Ora è giunto il momento di entrare nella parte concreta individuando gli interventi che gradualmente possono essere proposti al fine di rendere sempre più facilmente fruibili gli strumenti democratici dell’Iniziativa Legislativa Popolare e del Referendum.
Il primo intervento a cui stiamo pensando è una proposta di legge di Iniziativa Popolare che vada a modernizzare le modalità di celebrazione del Referendum e a modificare parzialmente alcuni articoli di legge, con l’intento di evitare alcuni scogli contro i quali le proposte referendarie potrebbero arenarsi per futili motivi.
Gli interventi da proporre, ad esempio, riguardano
- l’art. 12 della Legge sul Referendum. Al punto 3, dove vengono fissati i requisiti indicati nel modulo di raccolta firme (nome, cognome, indirizzo, codice iss ecc. ecc.). Qualora uno dei requisiti previsti risulti inesatto, è necessario compiere verifiche per stabilire se si tratti di un semplice errore di trascrizione e se l’identità del firmatario sia comunque riscontrabile, prima di annullare la firma e con essa la volontà dell’elettore che esce di casa, si presenta davanti ad un Avvocato Notaio, esibisce un documento e compie l’atto di firma, secondo quanto previsto dalla legge sul referendum;
- Sempre all’art. 12, punto 4, la facoltà di raccolta firme e di dichiararne l’autenticità da parte dei Capitani di Castello deve essere estesa a qualsiasi elettore e non solo agli abitanti di un Castello specifico. D'altronde l’esibizione dei documenti previsti dalla legge e l’atto della firma dovrebbero essere più che sufficienti a decretarne la validità anche da parte dei Capitani di Castello;
- Art. 14, al punto 1, deve essere istituito «Il giorno del Referendum». Nel corso di ogni anno, qualora siano attivate le procedure previste dalla legge, sarà possibile svolgere una tornata referendaria su uno o più quesiti; i punti 3, 4 e 5 dello stesso art. 14 vanno armonizzati con il punto 1;
- All’art. 16, va istituito il voto telematico in sostituzione delle schede cartacee ed individuati i luoghi pubblici dove esercitare il diritto di voto lungo l’arco della settimana che precede «il Giorno del Referendum».
- All’art. 23, punto 3, è necessario stabilire che, dopo la conclusione delle procedure successive all'esito referendario, svolte in caso di approvazione del quesito, il Consiglio Grande e Generale prenda atto del progetto di legge teso a recepire l’esito della volontà popolare, senza apportare modifiche.
Questi in sintesi sono i punti salienti della riforma della legge sul referendum a cui noi pensiamo, necessaria per valorizzare e potenziare la «democrazia diretta» a San Marino.
In questa direzione ci muoveremo con la dovuta gradualità, mirata alla sensibilizzazione di forze politiche e cittadini, alle tematiche della «Democrazia diretta» e alla crescita della cultura della partecipazione rispetto alle scelte fondamentali per la Repubblica di San Marino.
Augusto Casali