Democrazia diretta

La Democrazia Diretta - Parte 14

Ora è giunto il momento di entrare nella parte concreta individuando gli interventi che gradualmente possono essere proposti al fine di rendere sempre più facilmente fruibili gli strumenti democratici dell’Iniziativa Legislativa Popolare e del Referendum.

Il primo intervento a cui stiamo pensando è una proposta di legge di Iniziativa Popolare che vada a modernizzare le modalità di celebrazione del Referendum e a modificare parzialmente alcuni articoli di legge, con l’intento di evitare alcuni scogli contro i quali le proposte referendarie potrebbero arenarsi per futili motivi.

Gli interventi da proporre, ad esempio, riguardano

  • l’art. 12 della Legge sul Referendum. Al punto 3, dove vengono fissati i requisiti indicati nel modulo di raccolta firme (nome, cognome, indirizzo, codice iss ecc. ecc.). Qualora uno dei requisiti previsti risulti inesatto, è necessario compiere verifiche per stabilire se si tratti di un semplice errore di trascrizione e se l’identità del firmatario sia comunque riscontrabile, prima di annullare la firma e con essa la volontà dell’elettore che esce di casa, si presenta davanti ad un Avvocato Notaio, esibisce un documento e compie l’atto di firma, secondo quanto previsto dalla legge sul referendum;
  • Sempre all’art. 12, punto 4, la facoltà di raccolta firme e di dichiararne l’autenticità da parte dei Capitani di Castello deve essere estesa a qualsiasi elettore e non solo agli abitanti di un Castello specifico. D'altronde l’esibizione dei documenti previsti dalla legge e l’atto della firma dovrebbero essere più che sufficienti a decretarne la validità anche da parte dei Capitani di Castello;
  • Art. 14, al punto 1, deve essere istituito «Il giorno del Referendum». Nel corso di ogni anno, qualora siano attivate le procedure previste dalla legge, sarà possibile svolgere una tornata referendaria su uno o più quesiti; i punti 3, 4 e 5 dello stesso art. 14 vanno armonizzati con il punto 1;
  • All’art. 16, va istituito il voto telematico in sostituzione delle schede cartacee ed individuati i luoghi pubblici dove esercitare il diritto di voto lungo l’arco della settimana che precede «il Giorno del Referendum».
  • All’art. 23, punto 3, è necessario stabilire che, dopo la conclusione delle procedure successive all'esito referendario, svolte in caso di approvazione del quesito, il Consiglio Grande e Generale prenda atto del progetto di legge teso a recepire l’esito della volontà popolare, senza apportare modifiche.

Questi in sintesi sono i punti salienti della riforma della legge sul referendum a cui noi pensiamo, necessaria per valorizzare e potenziare la «democrazia diretta» a San Marino.
In questa direzione ci muoveremo con la dovuta gradualità, mirata alla sensibilizzazione di forze politiche e cittadini, alle tematiche della «Democrazia diretta» e alla crescita della cultura della partecipazione rispetto alle scelte fondamentali per la Repubblica di San Marino.



Augusto Casali
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline