La Storia di San Marino

La Storia dello Stato di San Marino - Cap. 17

La terza rubrica degli Statuti del '600 stabilisce le facoltà del Consiglio, che praticamente era dotato di poteri assoluti.

Le sostituzioni, in barba alle indicazioni del Duca di Urbino, Guidobaldo II, continuavano ad avvenire per cooptazione. Non esisteva la separazione dei poteri, ma il potere giudiziario, che precedentemente veniva esercitato dai Capitani, ora era prerogativa del Consiglio, il quale deteneva la piena potestà sulla vita e sui beni dei cittadini. Inoltre il Consiglio aveva la facoltà di eleggere i Giudici delle Appellazioni e tutti gli altri Ufficiali. Il Consiglio, infine, oltre la facoltà di imporre tasse e di approvare spese, poteva deliberare ogni cosa che sembrasse vantaggiosa per la conservazione della Perpetua Libertà.
Intanto il numero dei componenti il Consiglio era stato fissato in 60, così suddivisi:

  • 40 dovevano essere della Terra e
  • 20 del Contado.

I componenti del Consiglio erano nominati a vita. Qualora, per varie motivazioni si riscontrassero assenze e defezioni, gli Statuti stabilivano che la validità delle sedute del Consiglio potesse essere tale anche con soli 40 consiglieri presenti.
All'atto della nomina i Consiglieri dovevano aver compiuto il 25° anno di età; il figlio non poteva essere Consigliere qualora fosse vivente il padre; non potevano sedere in Consiglio più individui di una stessa casa.
Gli Statuti stabilivano anche il diritto ad una forma di immunità parlamentare. Infatti i Consiglieri non potevano essere arrestati o carcerati per debiti che non eccedessero la somma di 25 Lire. Inoltre i Consiglieri potevano portare armi tranne gli archibugi piccoli più facili da nascondere sotto il vestiario.
Quando qualche Consigliere veniva a mancare, questi si surrogava seguendo il seguente iter:

  1. veniva adunato il Consiglio;
  2. i Capitani proponevano ognuno due candidati;
  3. i Consiglieri ne potevano indicare uno a testa.

Tutti i candidati proposti venivano sottoposti a votazione e venivano eletti coloro i quali avevano ottenuto un maggior numero di suffragi. In caso di parità si ripetevano le votazioni.
Con l’intento di evitare brogli assistevano alle operazioni di voto i Capitani, il Segretario del Comune, il Fiscale ed il Camerlengo. Erano esclusi dal voto i consanguinei dei candidati fino al 3° grado, così come prevedeva il diritto canonico.
Il giuramento dei Capitani e dei Consiglieri avveniva sul Vangelo e prima della nomina. La convocazione, ad arbitrio dei Capitani, avveniva per mezzo della campana della Rocca, poi dopo alcune ore per mezzo della campana della Comunità, ovvero la campana posta alla Plebe di San Marino. I Consiglieri venivano così invitati a raggiungere la Domus Magna Comunis.

 

Continua...

 

A cura di Acì
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