La Storia di San Marino

La Storia dello Stato di San Marino - Cap. 20

A seguito di quanto deciso dall'Arengo dei Capi-Famiglia, il 5 maggio 1906 fu redatto e adottato un Regolamento che in pratica equivaleva alla prima legge elettorale.

Infatti, secondo quanto stabilito nel Regolamento, erano elettori tutti i Capifamiglia o loro delegati (la delega fu poi esclusa nel 1909). Veniva poi sancito che il cittadino naturalizzato non divenisse mai cittadino originario.
Dalle funzioni elettorali erano escluse le donne, gli ecclesiastici (con emendamento dell’ottobre 1906 venne concesso il voto ai sacerdoti), gli inabilitati per infermità di mente e coloro i quali avessero riportato condanne di interdizione definitiva o temporanea della piena capacità giuridica e quelli colpiti da pene e misfatti.
Il territorio della Repubblica di San Marino venne suddiviso in circoscrizioni, tante quante erano le parrocchie, e a ciascuna circoscrizione fu attribuito un numero di consiglieri proporzionale al numero degli abitanti.
I consiglieri vennero così ripartiti:

  • Pieve 22;
  • Serravalle 12;
  • Faetano 6;
  • Montegiardino 4;
  • Fiorentino 2;
  • Chiesanuova 4;
  • Acquaviva 4;
  • Domagnano 4
  • San Giovanni 2.

Poi, nel 1909, Pieve e Borgo furono distaccate con 12 consiglieri Pieve e 10 Borgo.

A parità di voti ottenuti per l’accesso in Consiglio aveva la preferenza il maggiore di età e nel caso che un candidato fosse eletto in più parrocchie, gli eletti avevano facoltà di optare per una delle circoscrizioni.
Per essere eletti in Consiglio occorrevano i seguenti requisiti:

  • Cittadinanza sammarinese originaria o naturalizzata;
  • aver compiuto i 25 anni di età;
  • non rivestire qualità ecclesiastiche;
  • non aver subito condanne per misfatti

Le Elezioni si svolsero il 10 giugno 1906. Qualora nello spazio di tre anni venivano a mancare dei consiglieri, purché i posti vacanti fossero meno di dodici, non si procedeva subito alla loro sostituzione, soprattutto se questo succedeva negli ultimi sei mesi del triennio; semplicemente si aspettava la normale scadenza. Solo se per varie ragioni fosse venuta a mancare la metà più uno dei membri del Consiglio, il medesimo doveva essere rinnovato per intero.
Il consigliere per essere eletto doveva essere domiciliato in Repubblica. Se uno o entrambi i Capitani Reggenti, nella rinnovazione triennale, o in una rinnovazione totale, non fossero eletti nel Consiglio, restavano in carica con gli stessi poteri e prerogative fino allo scadere del semestre reggenziale

 

Continua...

 

A cura di Acì
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