La Storia di San Marino

La Storia dello Stato di San Marino - Cap. 21

Il 15 ottobre 1920 fu promulgata la nuova Legge Elettorale che poneva fine al sistema di rinnovamento di 1/3 del Consiglio ogni tre anni. Con la nuova Legge veniva stabilito il rinnovo totale del Consiglio ogni quattro anni.

Il Collegio Circoscrizionale venne sostituito con il Collegio Unico a scrutinio di Lista con il sistema proporzionale; l’elettore poteva esercitare il proprio diritto di voto solo nella circoscrizione di sua residenza.
La nuova Legge prevedeva anche che, nel caso venissero a mancare 5 Consiglieri, i posti venissero sostituiti dai candidati che nella lista seguivano immediatamente dopo per numero di voti; qualora venissero a mancare 6 Consiglieri e fino a 30, venissero indette Elezioni Parziali, purché non mancassero meno di sei mesi allo scadere della Legislatura. Erano inoltre previsti adempimenti tecnico amministrativi riguardanti le candidature, la raccolta firme di sostegno, il deposito delle liste e del simbolo, che a tutt'oggi sono ancora vigenti. Per quel che riguarda il numero dei candidati per ogni lista, mentre attualmente devono essere non meno di 12 e al massimo 60, la Legge del 1920 prevedeva qualsiasi numero di candidati non superiore a 60.
Per essere eleggibili in Consiglio era necessario saper leggere e scrivere, aver compiuto i 25 anni, non essere ecclesiastico ed essere domiciliati in Repubblica. Secondo l’art. 20 era limitato a 10 il numero degli impiegati statali eleggibili in Consiglio, ma nella seduta del 25 gennaio 1921 l’Organo Legislativo dichiarava di soprassedere all'applicazione di tale articolo. La felice intuizione dei legislatori venne così fatta cadere, creando di fatto, nel tempo, la più forte corporazione esistente a San Marino.
Il territorio venne suddiviso in otto circoscrizioni:

  • Città,
  • Borgo,
  • Serravalle,
  • Acquaviva,
  • Chiesanuova,
  • Domagnano,
  • Faetano,
  • Montegiardino,

mentre la parrocchia di San Giovanni venne elettoralmente aggregata a quella di Borgo.
All'elettore, oltre alla scheda elettorale, veniva consegnata una busta siglata, nella quale doveva essere infilata la scheda prima della consegna in busta chiusa al Presidente che l’avrebbe poi inserita nell'urna.
Una scheda valida introdotta nell'urna rappresentava un voto di lista, cioè un voto che andava indistintamente a tutti i candidati della lista stessa; tuttavia l’elettore poteva manifestare la propria preferenza, purché le preferenze non fossero superiori a 10. Se la lista prescelta dall'elettore era incompleta (di minoranza), l’elettore poteva aggiungere il nome di candidati anche di liste diverse da quella prescelta (voti aggiunti) che non potevano comunque superare il numero dei Consiglieri da eleggere.
Esaurite le operazioni di conteggio dei voti di lista e dei voti di preferenza, che sono praticamente rimaste nella sostanza ancora oggi inalterate anche se ovviamente aggiornate alle nuove tecnologie, il Segretario di Stato per gli Affari Interni notificava le nomine a ciascun eletto entro tre giorni.
Verificata la validità delle nomine da parte della Giunta Permanente, i Consiglieri eletti dovevano prestare giuramento entro due mesi dal giorno della nomina pena il decadimento se non vi erano giustificati motivi.

 

Continua...

 

A cura di Acì
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